
di Valentina Ferrara
Quando due genitori si separano, sia che siano sposati sia che l’unione non sia legalmente riconosciuta, ci si trova nella situazione di dover stabilire il tipo di affidamento e la collocazione di eventuali figli legittimi.
Prima del 2006 l’affidamento dei figli minori veniva concesso quasi esclusivamente alla madre, con l’introduzione della legge 54/2006 che disciplina le “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” si inizia a parlare di “bigenitorialità” e di diritto del minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
A tal fine, l’affidamento condiviso è attualmente diventata la regola, sostituendo quello esclusivo salvo determinate situazioni in cui il primo risulti pregiudizievole e non tutelante per il minore.
Con l’introduzione dell’affidamento condiviso, è stato anche sostituito il concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale, spostando il focus dal diritto del genitore di tenere con sé il figlio a quello del minore di avere accanto due genitori che esercitino il dovere di prendersi cura di lui.
Con l’affidamento condiviso i genitori si trovano a dover condividere ed esercitare la responsabilità genitoriale, prendersi cura del figlio dal punto di vista materiale e psicologico ed accordarsi sulle decisioni di primario interesse per il suo benessere. Questo tipo di affidamento prevede che i singoli genitori possano gestire disgiuntamente i tempi di permanenza dei propri figli con loro, ciò appare particolarmente utile nei casi in cui i genitori non si trovino nella condizione che permetta la totale cooperazione tra le parti, come accadeva invece nell’affidamento congiunto.
La differenza tra l’affidamento congiunto e l’affidamento condiviso è che nel primo casoi genitori esercitavano la responsabilità genitoriale congiuntamente nello stesso luogo e momento, mentre nell’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale può essere esercitata da entrambi ma separatamente, sicché ognuno dei genitori sia responsabile del figlio quando è con lui.
In passato l’affidamento esclusivo era quasi la norma, dopo la legge del 2006 è invece diventato una forma di affidamento predisposta solo nei casi in cui il condiviso non risulti possibile o possa determinare una condizione di pregiudizio per il minore. L’affidamento esclusivo non comporta la perdita della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario ma ne limita le possibilità di azione, nell’affidamento super-esclusivo tale limitazione appare ancora più marcata ed evidente.
Infatti nell’affidamento esclusivo, il genitore non affidatario mantiene la responsabilità genitoriale nelle “decisioni di maggiore interesse” del minore, tra cui le questioni di salute.
Questo non accade nell’affidamento super-esclusivo dove anche le “decisioni di maggiore interesse” del minore vengono prese esclusivamente dal genitore affidatario senza bisogno di interpellare l’altro genitore.
L’affidamento esclusivo non è giustificato però solo dall’esistenza di una conflittualità genitoriale, che come abbiamo visto può essere presente anche in un affidamento condiviso. Per far propendere il Giudice verso un affidamento esclusivo sono necessarie particolari condizioni che portino a ritenere l’affidamento condiviso non idoneo o pregiudizievole per il bambino stesso o uno dei due genitori si mostri non idoneo a svolgere le sue funzioni.
Una situazione abbastanza frequente è quella in cui la conflittualità appaia così elevata da arrecare danno al minore, per esempio quando uno dei genitori cerchi di strumentalizzare il minore contro l’altro genitore, lo utilizzi come merce di scambio per ottenere dall’ex coniuge vantaggi economici o materiali o semplicemente quando i bisogni del bambino “scompaiano” nel mezzo degli scontri e delle cause giudiziarie. In questi casi l’affidamento condiviso appare inapplicabile per preservare l’equilibrio psico-fisico del minore.
L’affidamento esclusivo può essere concesso in alcuni casi specifici:
- Inidoneità di un genitore per incuria o eccesso di cure, dove in entrambi i casi il benessere del bambino non possa essere garantito;
- Quando uno dei genitori presenti una personalità manipolativa tale da intaccare il rapporto del figlio con l’altro genitore;
- Quando uno dei genitori non permetta la frequentazione del figlio con l’altro genitore venendo meno alle decisioni del giudice di frequentazione del minore con entrambe le figure genitoriali;
- Nel caso in cui uno dei genitori si sottragga volontariamente agli obblighi genitoriali e di mantenimento del bambino o di visita;
- In caso di totale disinteresse di uno dei due genitori verso il figlio nei suoi momenti di vita significativi rendendosi irreperibile o incostante nelle frequentazioni;
- Quando uno dei genitori si trovi in uno stato di dipendenza da sostanze/alcol o abbia subito condanne penali per gravi reati;
- In caso di violenza assistita del minore agita da un genitore sull’altro;
- In caso di condotte violente da parte di uno dei genitori o in situazioni di abuso sessuale e/o maltrattamento;
- Quando un genitore si sia allontanato spontaneamente dall’altro genitore e/o dal figlio da più di due anni e viva in altro comune.
In caso di conflittualità genitoriale a livelli molto elevati e di grave pregiudizio da parte di entrambi i genitori nei confronti del minore, il Giudice può ricorrere anche a forme di affidamento diverse da quello esclusivo:
- Affidamento temporaneo ai Servizi Sociali o a un soggetto terzo;
- Decadenza della responsabilità dei genitori con nomina di un tutore il quale eserciti tale responsabilità in tutte le decisioni, ordinarie e straordinarie, di interesse del minore.
L’affidamento del minore non coincide però con la sua collocazione poiché quest’ultima sta ad indicale il luogo concreto in cui il figlio si troverà a vivere in modo prevalente. In linea con quando stabilito dalla legge 54/2006, anche nel caso in cui il figlio sia collocato presso un genitore, manterrà una frequentazione quasi o totalmente paritetica con l’altro, suddividendo in modo eguale le festività, i week end, gli eventi di vita importanti (compleanni del minore o dei genitori, ecc..).
Nel casi estremi di grave pregiudizio per il minore che si trovi nella condizione di non poter vivere con nessuno dei due genitori, la collocazione potrà essere predisposta anche in strutture abitative differenti da quelle genitoriali (strutture protette, Case famiglia, abitazioni di terzi affidatari, ecc..) indipendentemente dal tipo di affidamento predisposto.