
di Valentina Ferrara
Quando il Giudice ritiene necessario avvalersi della collaborazione di un esperto, nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio come suo ausiliario, delegando a lui gli accertamenti necessari per rispondere a certi tipi di quesiti di natura tecnica.
L’articolo 61 del c.p.c. recita:
“Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191, 217, 259, 260, 424, 441, 445, 689; c.c. 419].
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 e ss., 146]”.
L’articolo 62 del c.p.c. chiarisce invece i compiti del consulente tecnico:
“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [disp. att. 90, 91, 92]”.
Quando viene nominato un CTU nell’ambito della valutazione delle capacità genitoriali, quello che si andrà ad accertare riguarderà tutti quegli aspetti caratterizzanti il ruolo genitoriale e il benessere primario del minore.
Nello specifico il tecnico verrà chiamato a rispondere ad una serie di quesiti come per esempio:
- la qualità della relazione tra i singoli genitori e i figli minori,
- la capacità genitoriale di mettere al primo posto i bisogni e il supremo interesse del minore,
- la capacità di contenere la conflittualità di coppia evitando di non coinvolgervi i figli;
- la capacità di preservare la relazione tra il figlio e l’altro genitore favorendone gli incontri e la costruzione del legame;
- la capacità di non intaccare il ruolo e l’immagine dell’altro genitore agli occhi del figlio;
- la capacità di rappresentare una risorsa per il minore utile a supportarlo e preservarlo dalle conseguenze della separazione;
- la valutazione dello stato psichico del genitore e quanto questo possa compromettere le sue funzioni genitoriali.
Per poter accertare tutti questi aspetti, il tecnico si avvarrà di una serie di strumenti, in primo luogo il colloquio ma anche i test psicologici specifici che valuteranno la personalità di entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il primo strumento verranno pianificati e realizzati una serie di colloqui finalizzati ad indagare approfonditamente tutti gli aspetti caratterizzanti la coppia genitoriale al fine di rispondere ai quesiti nella maniera più completa e precisa possibile.
Si effettuano solitamente incontri con i singoli genitori al fine di ricostruire la storia individuale e familiare di ognuno nonché il proprio punto di vista rispetto alla storia della coppia genitoriale.
Verranno effettuati incontri di coppia per ricostruirne la storia e per indagare risorse congiunte, spazi di apertura e di compromesso, capacità di gestire il conflitto, capacità trasformative all’interno dell’esperienza di rottura.
Possono essere effettuati anche una serie di incontri con le famiglie di origine di entrambi i genitori al fine di raccogliere ulteriori elementi che aiutino a comprendere la storia della coppia genitoriale e come i membri della famiglia di origine possano rappresentare una risorsa per i genitori in separazione e soprattutto per i minori.
Infine si possono prevedere degli incontri con il minore che abbia compiuto i 12 anni o che, anche se di età inferiore, venga ritenuto idoneo a poter essere ascoltato, rispettando tutte le misure necessarie a tutelarlo.
Si realizzano anche incontri del nucleo familiare completo al fine di identificare la relazione genitoriale in presenza del figlio, le capacità di interazione, di coinvolgimento dell’altro genitore, la capacità di farsi da parte quando il figlio si relaziona con l’altro per approfondire ancor meglio le caratteristiche delle relazioni familiari (un esempio è il gioco del Triangolo di Losanna, una procedura di osservazione e valutazione delle relazioni familiari).
A discrezione del CTU, possono essere predisposti degli incontri scolastici per approfondire la condizione del minore in ambito extrafamiliare e anche delle visite domiciliari per valutare l’ambiente di vita del minore, se viene garantito un idoneo standard di pulizia, cura, disponibilità di spazi, attenzione ai bisogni di base del minore (es. spazi per poter giocare, organizzazione della camera per il minore…).
Per quanto riguarda invece l’uso di test psicologici, solitamente il CTU si avvale dell’ausilio di un esperto di psicodiagnostica che andrà a somministrare una batteria di test con il fine di delineare un profilo di personalità di entrambi i genitori, arricchendo il quadro valutativo con degli elementi che possano identificare la capacità di esercitare il ruolo genitoriale e di non risultare pregiudizievoli per i figli.
Al termine delle indagini tecniche, il CTU risponde ai quesiti del Giudice mediante una relazione scritta la cui bozza viene condivisa con i CTP, Consulenti Tecnici di Parte con funzione di controllo tecnico sull’operato del Consulente Tecnico d’Ufficio, cercando di dare ai fatti raccolti un’interpretazione conveniente per il proprio cliente che lo ha nominato e l’unico a cui deve rispondere.
Il CTP che per qualsiasi motivo non condivida quanto emerso dagli accertamenti del CTU o le modalità di acquisizione degli elementi, potrà produrre delle motivate osservazioni critiche che verranno tenute in considerazione sia dal CTU che dal Giudice. Potranno altresì essere prodotte delle osservazioni di accordo qualora ci si mostri allineati con le argomentazioni del CTU.